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Legge 05/03/2001 n. 57

3. L'assicuratore non può subordinare la stipula di una polizza RC auto al- la stipula di ulteriori contratti assicurativi".

Art. 5 Modifiche al decreto-legge n. 857 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1977

1. I commi primo, secondo e terzo dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, sono sostituiti dai seguenti: "Per i sinistri con soli danni a cose la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 5 del presente decreto- legge e recare l'indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'assicuratore formula al danneggiato congrua offerta per il risarcimento ovvero comunica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. L'obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al primo comma. La richiesta deve contenere la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini del- l'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso, dal certificato di morte. L'assicuratore è tenuto a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione. Il danneggiato non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona da parte dell'impresa. L'assicuratore è tenuto al rispetto dei diversi termini stabiliti dai commi primo e secondo anche in caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso. In caso di richiesta incompleta, l'assicuratore, ove non possa per tale incompletezza formulare congrua offerta di risarcimento, richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi primo e secondo decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi".

2. In attesa di una disciplina organica sul danno biologico il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti avvenuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:

a) a titolo di danno biologico permanente è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente di cui all'allegato A annesso alla presente legge. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari a lire un milione duecentomila;

b) a titolo di danno biologico temporaneo è liquidato un importo di lire settantamila per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

3. Agli effetti di cui al comma 2, per danno biologico si intende la lesione all'integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico- legale. Il danno biologico è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il danno biologico viene ulteriormente risarcito tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato.

5. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità.

6. Gli importi indicati nel comma 2 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.

7. L'ottavo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, è sostituito dai seguenti: "L'inosservanza da parte dell'impresa assicuratrice dei termini prescritti dal presente articolo comporta:

a) in ordine alla omessa richiesta di integrazione della richiesta di risarcimento incompleta la sanzione pecuniaria da lire un milione a lire tre milioni;

b) in ordine alla omessa formulazione dell'offerta, all'omessa comunicazione dei motivi della mancata offerta o all'omessa corresponsione del- la somma offerta, che si protragga per oltre centoventi giorni dal termine utile finale:

1) la sanzione da lire dieci milioni a lire sessanta milioni, in relazione a danni a cose e lesioni guaribili entro quaranta giorni;

2) la sanzione da lire quindici milioni a lire duecentoquaranta milioni, in relazione a danni a persone guaribili oltre quaranta giorni o per il caso di morte. La comunicazione dei motivi della mancata offerta effettuata entro centoventi giorni dalla scadenza del termine utile comporta la sanzione da lire tre milioni a lire nove milioni. La formulazione dell'offerta o la corresponsione della stessa effettuate entro centoventi giorni dalla scadenza del termine utile, comporta oltre al pagamento degli interessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni:

a) dal 5 al 10 per cento della somma offerta o pagata con un ritardo non superiore ai quindici giorni, con un limite minimo di lire ottocentomila;

b) dal 10 al 20 per cento della somma offerta o pagata in ritardo, decorso ogni ulteriore periodo di ritardo di quindici giorni, con un limite minimo di lire due milioni e un limite massimo rispettivamente di lire cinquanta milioni per sinistri con danni a cose e lesioni a persone guaribili entro quaranta giorni e di lire duecento milioni per sinistri che abbiano causato il decesso ovvero lesioni permanenti o guarite oltre i quaranta giorni dal sinistro. Qualora l'impresa formuli l'offerta in ritardo, ma provveda contestualmente al pagamento della stessa, si applicano le sanzioni di cui ai commi precedenti diminuite del 40 per cento. L'offerta e il pagamento formulati in via transattiva o stragiudiziale, ma in ritardo rispetto ai tempi di cui al presente articolo, sono soggette comunque alle sanzioni di cui ai commi ottavo, nono e decimo. L'impresa che corrisponda compensi professionali per l'eventuale assistenza prestata da professionisti è tenuta ad acquisire la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione. Ove l'impresa abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista, deve darne comunicazione al danneggiato, indicando l'importo corrisposto".

Art. 6 Ricorsi

1. Avverso il provvedimento col quale ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, il Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato irroga la sanzione per le infrazioni di cui all'articolo 5, è ammesso ricorso al giudice amministrativo che provvede a norma degli

articoli 33, comma 1, e 45, comma 18, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche ai provvedimenti di irrogazione di sanzioni pecuniarie ovvero disciplinari previste da ogni altra norma che disciplina l'esercizio delle assicurazioni private, ivi compreso quello dell'attività di agente, di mediatore di assicurazione e di riassicurazione e di perito assicurativo. E' abrogata ogni diversa disposizione. Capo II Interventi nei settori agricolo, forestale, della pesca e dell'acquacoltura

Art. 7 Delega per la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura

1. Il Governo è delegato a emanare, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi contenenti norme per l'orientamento e la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca, dell'acquacoltura e della lavorazione del pescato, anche in funzione della razionalizzazione degli interventi pubblici.

2. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri e dopo aver acquisito il pare- re della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica affinché sia espresso, entro quaranta giorni, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente ad esso, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono diretti, in coerenza con la politica agricola dell'Unione europea, a creare le condizioni per:

a) promuovere, anche attraverso il metodo della concertazione, il sostegno e lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e dei sistemi agroalimentari secondo le vocazioni produttive del territorio, individuando i presupposti per l'istituzione di distretti agroalimentari, rurali ed ittici di qualità ed assicurando la tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale;

b) favorire lo sviluppo dell'ambiente rurale e delle risorse marine, privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, anche con il sostegno del- la multifunzionalità dell'azienda agricola, di acquacoltura e di pesca, comprese quelle relative alla gestione ed alla tutela ambientale e paesaggistica, anche allo scopo di creare fonti alternative di reddito;

c) ammodernare le strutture produttive agricole, della pesca e dell'acquacoltura, forestali, di servizio e di fornitura di mezzi tecnici a minor impatto ambientale, di trasformazione e commercializzazione dei prodotti nonché le infrastrutture per l'irrigazione al fine di sviluppare la competitività delle imprese agricole ed agroalimentari, soddisfacendo la domanda dei mercati ed assicurando la qualità dei prodotti, la tutela dei consumatori e dell'ambiente;

d) garantire la tutela della salute dei consumatori nel rispetto del principio di precauzione, promuovendo la riconversione della produzione intensiva zootecnica in produzione estensiva biologica e di qualità, favorire il miglioramento e la tutela dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene e di benessere degli animali negli allevamenti, nonché della qualità dei prodotti per uso umano e dei mangimi per gli animali, in particolare sviluppando e regolamentando sistemi di controllo e di tracciabilità delle filiere agroalimentari;

 

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